Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00055) (GU Serie Generale n.79 del 4-4-2017

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2017

Art. 12
Modifiche dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.»;

b) il comma 3-bis e' abrogato;

(ricordiamo cosa richiedeva il comma: 3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. (comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, legge n. 106 del 2011)

c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 e' resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

d) al comma 6, dopo le parole: «dagli impianti» sono aggiunte le seguenti: «, ai fini del rilascio del nulla- osta da parte del comune.» e l'ultimo periodo e' soppresso.

La Federazione Regionale dell'Ordine degli Ordini degli Ingegneri della Toscana, ha posto al Ministero dell'Ambiente, un questo relativo a quale TECNICO ABILITATO possa redigere e firmare l'autocertificazione.

Il quesito lo potete visionare dal sito ANIT al seguente link

La risposta è la seguete:

Chi può firmare la “relazione acustica”???

Risulta comunque evidente che, in base alla legge 447/95, art. 2 comma 6, l’unica figura idonea a redigere una dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici ove siano effettuate misure o verifiche dell’ottemperanza ai valori definiti dalle norme vigenti, non può che essere un tecnico competente in acustica ambientale