Decreto Legge n. 70 del 14 maggio 2011

Sulla G.U. del 13 maggio 2011 n. 110, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 70 con entrata in vigore il 14 maggio 2011.

Considerazioni relative al D.L. 13 maggio 2011, n. 70 "Prime disposizioni urgenti per l'economia".

Di seguito si propone l’autorevole articolo pubblicato il 20/06/2011 da A.N.I.T. (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico):

Il giorno 13 maggio 2011 è stato pubblicato sulla G.U. n° 110 il D.L. 13 maggio 2011 , n. 70 "Prime disposizioni urgenti per l'economia". Tale decreto riporta all’art. 5 “Costruzioni private”, alcune indicazioni che stanno creando forte confusione tra gli operatori del settore edilizio per quanto attiene alle “relazioni di acustica”. 
L’articolo, riscritto e sintetizzato, riporta in sostanza che:

Nei comuni che hanno proceduto alla classificazione acustica del territorio comunale, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

Ma ci si chiede:

  1. A quale “relazione acustica” si riferisce l’articolo? Clima acustico, impatto acustico o requisiti acustici passivi?
  2. Chi è il “tecnico abilitato”? Un tecnico competente in acustica ambientale o un qualsiasi tecnico che sta operando sulla pratica edilizia?

Non essendovi nel Decreto Legge specifiche indicazioni su questi aspetti si propongono di seguito alcune considerazioni. 
In merito al tipo di “relazione acustica” se si considera che: 

una relazione di impatto acustico ha lo scopo di valutare in sintesi quanto una nuova “costruzione rumorosa” potrà disturbare i vicini “recettori sensibili” ;

le relazioni di clima acustico servono in sostanza per determinare la “qualità acustica” dell’area dove verrà realizzata una nuova opera;

le relazioni di requisiti acustici passivi valutano se un immobile rispetta o meno le prescrizioni di isolamento dai rumori del DPCM 5-12-1997;

Allora, ragionevolmente, l’articolo in questione riguarda le sole relazioni di clima acustico, le quali sono strettamente legate alla zonizzazione acustica del territorio comunale e alla protezione acustica dell’immobile rispetto ai rumori esterni.
Per quanto riguarda la figura del “tecnico abilitato” il decreto non specifica la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale. Sembra quindi che qualsiasi tecnico potrà realizzare questa autocertificazione. 
Di fatto però riteniamo molto rischioso, per i tecnici, autocertificare quanto richiesto dal decreto senza aver fatto misurazioni fonometriche, quindi il coinvolgimento di un tecnico competente diventa di fatto necessario. 
ANIT pertanto indica di continuare ad eseguire tutte le valutazioni di acustica prescritte dalla L. 447 del 1995 (clima, impatto, requisiti acustici). 
Tali relazioni infatti, oltre che certificare il rispetto degli attuali limiti di legge, sono necessarie per impostare in modo corretto il progetto architettonico degli immobili.

Di seguito si riporta il testo completo del DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011 , n. 70 per le parti che riguardano l’acustica edilizia DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011 , n. 70 
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Art. 5 
Costruzioni private 
1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono: 
[…] 
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l' "autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica"; […] 
5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
“3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".