Verifiche acustiche per la richiesta di agibilità

In Friuli Venezia Giulia, con il Decreto del Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio del 15 dicembre 2016, n. 6611 viene adottata la nuova modulistica unificata regionale in materia edilizia, valida sia per i procedimenti relativi a fabbricati produttivi o misti residenziali-produttivi di competenza dello SUAP, che per fabbricati ad uso esclusivamente residenziale di competenza del SUAP o dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I nuovi moduli (per il SUAP) saranno obbligatori dal 01 gennaio 2017 e sono scaricabili dal seguente link

La Regione Friuli Venezia Giulia, (con Decreto n. 6009/TERINF dd. 07/09/2017) con data 07 settembre 2017, ha reso disponibili i moduli unificati relativi all’edilizia pubblica e privata.

I moduli sono scaricabili dal seguente link

Per quanto riguarda la parte relativa alla richiesta di agibilità (Allegato 9 ex art. 3 Regolamento di attuazione LR 19/2009 SCHEDA 9 – ASSEVERAZIONE AGIBILITÁ), ovvero le asseverazione che deve espletare un Direttore del Lavori, nello specifico al punto 9 (Inquinamento acustico), viene citato quanto segue:

che l’intervento:

  • non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della L. 447/1995 e della disciplina di cui alla L.R. 16/2007, artt. 28 e 29
  • rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della L. 447/1995, integrato con i contenuti dell’articolo 4 del d.P.R. 227/2011, e della disciplina di cui alla L.R. 16/2007, artt. 28 e 29, e si allegano le asseverazioni e attestazioni relative alla tutela dall’inquinamento acustico e di conformità al progetto presentato;

 

Alcune fondamentali precisazioni:

In ambito direzionale e/o per attività produttive, dove è stata depositata una valutazione previsionale di impatto acustico (all 4 –asseverazioni – punto 7 – rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della L. 447/95 e della disciplina di cui alla L.R. 16/2007 art. 28), dovranno essere effettuate le verifiche strumentali a fine lavori, ovvero le verifiche di impatto acustico.

In ambito residenziale dove è stato depositato un progetto redatto ai sensi del DPCM 05/12/1997 (all 4 –asseverazioni – punto 7 – rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della L. 447/95 e della disciplina di cui alla L.R. 16/2007 art. 29), dovranno essere effettuate le verifiche strumentali a fine lavori, ovvero il collaudo acustico delle strutture di separazioni tra distinte unità immobiliari, delle facciate e degli impianti.

In alternativa il Direttore dei Lavori potrà redigere un’asseverazione in merito al rispetto dei limiti della normativa vigente sia in ambito ambientale e sia in ambito residenziale, assumendosi la piena responsabilità, in merito al rispetto dei limiti vigenti senza aver effettuato le opportune verifiche strumentali. (VIVAMENTE SCONSIGLIATO !!!!!!)